Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente pubblicato il  “ Manuale informativo per la prevenzione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoromin-lav-manuale-informativo-salute-e-sicurezza-dicembre-2023
 “. 

Come sottolineato dallo stesso Ministero, il manuale non intende avere pretese di esaustività ma intende fornire elementi informativi di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, focalizzando le principali nozioni in materia e spunti di riflessione per far sì che la prevenzione sia parte del bagaglio culturale e professionale di ciascuno, allo scopo di mitigare il più possibile le situazioni di rischio.

Per una efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e necessario, oltre alla osservanza della normativa, adottare un vero e proprio cambiamento di mentalità, che non releghi più la tematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a mero adempimento degli obblighi normativi ma, per contro, lo consideri un valore e un imprescindibile investimento da strutturarsi nel quotidiano.

Il documento si compone di 5 sezioni e di un breve glossario con i termini principali utlizzati in materia. E’ diretto , quindi, a tutti i lavoratori, nonché a tutti gli attori in gioco , per consentire una più ampia diffusione della cultura della salute e sicurezza migliorando le condizioni di impiego dei lavoratori.

Come si legge in premessa, “Un luogo di lavoro sano e sicuro salva vite umane, protegge i lavoratori da infortuni e malattie professionali e può anche abbassare i costi connessi al verificarsi degli infortuni, ridurre l’assenteismo e il turnover, aumentare la produttività e la qualità lavorativa”.

Il Manuale intende, dunque, valorizzare la funzione di investimento della prevenzione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Centrale in questo  è l’obbligo per il datore di lavoro di realizzare la cd. “ valutazione preventiva del rischio “, attraverso la quale vengono individuati i  i rischi legati all’attività e le misure più idonee da attuare per prevenirli.

Tuttavia, va anche sottolineato che il decreto fa propria la prospettiva per la quale il massimo livello di sicurezza può e deve essere raggiunto con la partecipazione attiva, diretta e responsabile anche da parte del lavoratore stesso.

Il lavoratore deve contribuire proattivamente al rispetto degli obblighi dati dalla normativa e dal datore di lavoro, aiutando quest’ultimo, al contempo, nella valutazione dei rischi sul luogo di lavoro. A tal fine primaria importanza è attribuita alla corretta informazione e formazione del lavoratore sin dall’instaurazione del rapporto di lavoro.

La sicurezza sul lavoro non è poi una mera questione tra datore di lavoro e i propri dipendenti. Entrano in ballo figure diverse, che nel modello del D.Lgs. n. 81/2008 contribuiscono all’adempimento degli obblighi. Questi sono : il Dirigente, che attua le direttive del datore di lavoro, il Preposto per la sicurezza, che sovraintende le attività lavorative, l’RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), che in possesso di idonei requisiti rispetto al luogo di lavoro si occupa della prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché l’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), una figura eletta direttamente dai lavoratori, che si occupa di essere il tramite tra questi e gli altri attori sul tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. È possibile, poi, che in azienda vi sia anche la necessità della figura del Medico competente, ossia colui che è nominato dal datore di lavoro se i rischi per la salute dei lavoratori sono di entità tale da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria.

Una sezione del documento non poteva che essere dedicata alla documentazione che deve essere prodotta dal datore di lavoro, al fine di dimostrare la corretta attuazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta in sostanza della redazione e dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR ) , o del Documento Unico di Valutazione dei Rischi ( DUVRI ) nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati da imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. L’utilizzo di particolari impianti tecnologici possono richiedere dichiarazioni di conformità e verifiche periodiche, oltre alla stesura di un piano di emergenza.

La quarta sezione è dedicata ai soggetti vigilanti sul corretto adempimento degli obblighi , ossia l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, i Vigili del Fuoco e le ASL Aziende Sanitarie Locali, ciascuno con funzioni specifiche. Da ultimo, va menzionata anche l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) che oltre alla funzione assicurativa, ricopre anche una informativa e divulgativa.

Quinta ed ultima sezione è quella dedicata alle ultime novità normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotte dal DL n. 48/2023.  Si tratta dell’estensione, per l’anno accademico 2024 , dell‘ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell’istruzione e della formazione, con la copertura che è estesa ad ogni ambiente di istruzione e formazione. E’ previsto inoltre un monitoraggio qualitativo dei percorsi percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento ( cd. alternanza scuola – lavoro ), così come del fatto che, nel DVR, dovrà essere presente una sezione dedicata agli studenti impiegati in tali percorsi. Viene menzionata l’istituzione di un Fondo volto a finanziare misure di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.

Chiude il documento un breve glossario di termini tecnici che risulterà particolarmente utile a chi approccia alla materia della salute e sicurezza.

Fonte: Min. Lavoro