Le contestazioni avvenute prima del 20 settembre devono essere aggiornate

Con effetto retroattivo dal 1° luglio scorso – e con qualche problema di imputazione temporale del fatto illecito – le sanzioni pecuniarie per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costano molto di più. L’aumento è notevole perché, secondo quanto stabilito dal Decreto direttoriale del ministero del Lavoro 111/2023 del 20 settembre (e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.242 del 16 ottobre 2023), corrisponde al 15.90% da calcolare sugli importi previsti alla data del 30 giugno scorso e si applica per tutte le violazioni accertate a partire dal 1° luglio scorso.

Poiché si riferisce alle ammende e alle sanzioni amministrative, la modifica in questione interessa solo l’aspetto pecuniario e non anche quello detentivo (arresto) che resta invariato rispetto a quello stabilito dal Dlgs 81/2008 del 9 aprile (Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). La rivalutazione è prevista dall’articolo 306, comma 4-bis, del Testo unico, ed è stato introdotta dall’articolo 147 del Dlgs 106/ 2009 del 3 agosto. L’aumento corrisponde all’indice Istat dei prezzi al consumo valutato al 1° luglio 2023 del 15,90% e da questa data decorre la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni al Testo unico nonché a tutte le altre disposizioni di legge che abbiano a oggetto la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro come, ad esempio, il Dlgs 624/1996 (salute e sicurezza nelle industrie estrattive), la legge 483/1998 (sicurezza sul lavoro nel settore portuale marittimo) e il Dlgs 230/1995 (protezione derivante da pericoli di esposizioni a radiazioni ionizzanti).

Le sanzioni pecuniarie così aggiornate trovano applicazione per le violazioni commesse dal 1° luglio 2023, non interessando dunque quelle commesse entro il 30 giugno, nei confronti delle quali continuano a valere quelle vigenti fino a quest’ultima data. Per la circostanza non viene considerata la data dell’accertamento ma quella in cui è stata commessa la violazione.

Visto che il decreto direttoriale è del 20 settembre si può verificare il caso in cui per fatti avvenuti dal primo luglio sia stata contestata una sanzione con i vecchi importi, prima del decreto di rivalutazione. In tal caso, l’importo della sanzione pecuniaria dovrà essere aggiornato, salvo che non sia già intervenuto il pagamento. È diverso il caso di una violazione commessa in data precedente al 1° luglio 2023, accertata successivamente a quest’ultima data (ad esempio l’impresa affidataria ha trasmesso il piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese esecutrici il 20 giugno 2023, successivamente all’inizio dei lavori avviati il 15 giugno 2023: una violazione prevista e punita dagli articoli 101 e 159 del Testo unico). In questa circostanza non troverà applicazione il nuovo importo della sanzione amministrativa previsto dall’articolo 159, comma 2, lettera d, del Testo unico ma quello vigente fino allo scorso 30 giugno, per una cifra da da 614,25 a 2211,31 euro senza l’applicazione del recente incremento.